giovedì 11 giugno 2009

La disinformazione sulla e nella rete. A chi giova la mancanza di regolazione di internet?



1. La leggenda nera del Ddl Carlucci


Il Ddl 2195 proposto dall’on. Gabriella Carlucci nel marzo 2009, non interessa solo in sé ma anche per le polemiche che ha immediatamente suscitato sulla rete. Poche ore dopo la sua presentazione, già piovevano gli anatemi e le condanne su molti blog, che ripetevano il solito ritornello del pericolo dell’imbavagliamento di internet. Ha iniziato un tal Ukoku, anonimo ottantenne il cui nome ci ha portato da una cliccata all’altra a uno strano sito titolato Kabalarian; ha proseguito un politico verde che vede progetti autoritari in ogni proposta dalla coalizione avversaria, ma nulla ha da eccepire – scorrendo le sue iniziative e un appello da lui sottoscritto su internet - nei confronti dell’occupazione israeliana dei territori palestinesi; ed è seguito poi il fiume dei più o meno ingenui bloggers di professione, all’insegna dello slogan sessantottino “vietato vietare”.

Ma a chi giova l’assenza di regolazione della rete? A chi giova l’anarchia di internet? Al giovane che vuole dire a viso aperto e secondo coraggio civile, la sua sulle grandi questioni politiche dei nostri tempi, firmando i suoi interventi nel suo blog? Al giornalista “fuori del coro” che scarica sulla rete quel che non riesce a farsi pubblicare dalle grandi testate nazionali? A chi usa internet veramente come spazio irrinunciabile della sua libertà?
No, e per due motivi. Innanzitutto perché il Ddl Carlucci è un progetto di legge “pulito” che non vuole proporre norme penali specifiche al settore, ma invece eliminare almeno due ostacoli fondamentali per una vera libertà della rete: la fine dell’anonimato, secondo regole di trasparenza che oggi mancano, e il richiamo forte alla doverosa applicazione anche a internet del codice penale per quel che attiene il reato di diffamazione: una diffamazione permanentizzata dallo strumento internet, e dunque assai più grave che quella sul cartaceo una tantum: vulnus micidiale che i soliti anonimi utilizzano nei confronti di chi pubblica in rete riflessioni, studi veramente fuori del coro – quelli “negazionisti” sono solo una parte - commenti politici a loro non graditi.
Il secondo motivo che spinge a riflettere prima di salire sul facile carro della “ribellione” internet, è che le critiche contro il Ddl 2195 sono nella maggior parte qualunquiste e, diciamolo pure, un po’ idiote: c’è chi fa paragoni poetizzanti e pseudo sociologici fra internet e la “strada” (come se peraltro, a difesa della libertà degli altri, non si dovessero rispettare in strada alcune regole e i codici non vi dovessero essere applicati), chi imbroglia le carte travisando il testo del disegno di legge, chi denuncia pericoli inesistenti che possono provenire solo dal codice esistente e dalle sue leggi, e non dalla loro estensione alla rete.
Leggiamo così l’art. 2.

1. È vietato immettere in maniera anonima nella rete internet contenuti, ivi comprese le banche di dati, in forma testuale, sonora, audiovisiva o informatica, o in qualsiasi altra forma, ovvero agevolare l'immissione dei medesimi. 2. Coloro che, anche in concorso con altri soggetti operanti fuori del territorio nazionale, ovvero con ignoti, rendano possibili i comportamenti vietati ai sensi del comma 1 sono considerati responsabili, sul piano civile, penale e amministrativo, unitamente a coloro che hanno effettuato l'immissione in forma anonima”. 3. Per quanto riguarda i reati di diffamazione, si applicano gli articoli 595, 596 e 596-bis del codice penale nonché le disposizioni della legge 8 febbraio 1948, n. 47. 4. Per la tutela del diritto d'autore, dei diritti connessi e dei sistemi ad accesso condizionato si applicano le disposizioni previste dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e le relative sanzioni.

Dov’è lo scandalo? Perché non si dovrebbe esigere trasparenza da chi prende posizione in rete? Peraltro, i primi due commi dell’art. 2 sono positivi per contrastare i reati di pedofilia, o altre possibili forme di istigazione a delinquere previste dal codice e che solitamente si applicano all’informazione cartacea. Il problema non è perciò la loro estensione – ovvia e naturale – al mondo della rete; il problema è semmai, a monte, nei due binari potenzialmente repressivi vigenti in Italia come in tutti i paesi del mondo: quello della produzione delle leggi da parte del Parlamento, e quella della loro applicazione da parte dei magistrati.
Il primo binario ha sino ad ora, per fortuna, reso l’Italia un paese “anomalo” rispetto al trend impazzito di Francia e Germania: la vigilanza non è mai troppa, ma bisogna anche stare attenti a non prendere fischi per fiaschi, facendo il gioco dei Poteri forti che – quelli sì – sono pronti a introdurre anche in Italia il reato d’opinione. Il pericolo principale non sembra in effetti venire, almeno per ora, dal ceto politico: non dal centro destra che con la legge 85 del 2006 ha anzi depenalizzato diversi reati di opinione, ivi compresi quelli contenuti nella legge Mancino; neppure direttamente dalla maggioranza del centro sinistra, che all’epoca del Ddl Mastella ha saputo comunque evitare l’introduzione di una legge antinegazionista. Viene piuttosto dalle pressioni bipartisan di deputati totalitari presenti nell’uno e nell’altro schieramento, pronti a fare del dogma olocaustico la bandiera per tappare la bocca a tutti gli italiani. Un deputato ebreo del PD, recentemente, si è dichiarato “stanco dell’art. 21 della Costitizione”. Uno storico già firmatario dell’appello anti Mastella del 2007, si è anche lui dichiarato candidamente a favore di una legge antinegazionista, in una intervista al GR RAI di qualche mese fa. Queste sono le posizioni pericolose da isolare e da battere.
Quanto ai magistrati, il terreno della battaglia non può che essere giudiziario: nelle pieghe delle leggi che si muovono in una sorta di terra di nessuno che lambisce e evoca la sfera di possibili reati di opinione, emergono ogni tanto tentativi di singoli PM e GIP che interpretano in senso peggiorativo il Codice penale, e in particolare le tre leggi che in Italia regolano il fenomeno della libertà di opinione al di fuori dei casi di diffamazione – la legge Reale del 75, quella Mancino e appunto l’85 del 2006 – fino ad aggredire e oscurare – i magistrati appena citati - non le singole espressioni da essi ritenute incriminabili, ma tutto il sito che le contiene.

Non ci sembra proprio che il Ddl Carlucci sia destinato a peggiorare questa situazione: anzi, semmai toglie spazio a provvedimenti abusivi proprio nella misura in cui punta ad una maggiore trasparenza e ad un regolamento generale della rete che va nel senso della responsabilizzazione di chi la usa e di chi vi scrive. Questo ovviamente non vuol dire che sia perfetta: esistono altri punti positivi – il richiamo al diritto autore, che può servire a metter fine al furto di articoli su internet senza citare la fonte, cosicché potrebbe sembrare che il tal autore sia un collaboratore del blog o sito “ladro”, mentre non lo è di fatto e magari neppure avrebbe intenzione di esserlo – ma manca ad esempio una norma sanzionatoria nei confronti di quei provider – il caso di face-book è il più noto – che si arrogano di decidere in prima persona l’eventuale cancellazione di materiale da essi, soggetti assolutamente privati, e magari nemmeno operanti a partire dal territorio italiano, giudicati “illeciti” o “illegali”.
Rientra questo nei normali poteri discrezionali di un’impresa che sarebbe dunque assimilabile ad un editore di libri, libero come noto di accettare o respingere la pubblicazione di un saggio o di un romanzo secondo suo gradimento? E’ difficile pensarlo, perché l’editore cartaceo prima legge il testo inviatogli e poi decide, mentre nel caso dei provider si accetta preliminarmente tutto, e solo a pubblicazione sul sito, autonomamente e senza input delle autorità competenti per legge, il gestore può decidere la sua cancellazione, con ciò causando sicuramente, quanto meno, un danno di immagine al censurato ex-post.
Ma proprio questo tipo di fenomeni deve far riflettere: in primo luogo, seppure incompleto il Ddl Carlucci, nella misura in cui perora esplicitamente l’applicazione dei codici al mondo “selvaggio” di internet, comincia ad andare proprio in questa direzione. Secondo, torna l’interrogativo iniziale: a chi giova il caos su internet, a chi giova l’assenza di ogni regolazione e controllo esterno dei suoi contenuti?
La risposta per noi è chiarissima: gioca a favore soprattutto di quei Poteri forti che controllano i grandi provider e che pretendono di sovrapporsi e scavalcare le autorità legittime chiamate a vigilare sul mondo internet, creando loro i loro “codici”, come se vivessimo in epoca feudale. Che poi questi Poteri, con i loro Ukoku e le loro schiere di supporters anonimi siano in grado di mobilitare a loro favore il grande “popolo di internet”, quetso è fenomeno che non stupisce e non è nuovo nella storia: siamo nel Medio Evo di internet, e bisogna ancora fare il passo dall’oligarchismo dei pochi con il loro seguito di plebaglia idiota e incosciente, alla repubblica degli uomini liberi e eguali davanti alla legge.

XVI LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 2195

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PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato CARLUCCI
Disposizioni per assicurare la tutela della legalità nella rete internet e delega al Governo per l'istituzione di un apposito comitato presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
Presentata l'11 febbraio 2009


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
1. La presente legge si applica a tutte le attività di accesso alla rete internet effettuate da apparati informatici e infrastrutture fisicamente presenti nel territorio nazionale e per il tramite di essi.
Art. 2.
1. È vietato immettere in maniera anonima nella rete internet contenuti, ivi comprese le banche di dati, in forma testuale, sonora, audiovisiva o informatica, o in qualsiasi altra forma, ovvero agevolare l'immissione dei medesimi. 2. Coloro che, anche in concorso con altri soggetti operanti fuori del territorio nazionale, ovvero con ignoti, rendano possibili i comportamenti vietati ai sensi del comma 1 sono considerati responsabili, sul piano civile, penale e amministrativo, unitamente a coloro che hanno effettuato l'immissione in forma anonima. 3. Per quanto riguarda i reati di diffamazione, si applicano gli articoli 595, 596 e 596-bis del codice penale nonché le disposizioni della legge 8 febbraio 1948, n. 47. 4. Per la tutela del diritto d'autore, dei diritti connessi e dei sistemi ad accesso condizionato si applicano le disposizioni previste dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e le relative sanzioni. 5. Il Comitato per la tutela della legalità nella rete internet, di cui all'articolo 3, adotta, con proprie deliberazioni, le disposizioni e le regole tecniche necessarie, in relazione alle caratteristiche della rete internet, per l'applicazione delle norme richiamate nei commi 3 e 4 del presente articolo, in particolare per quanto attiene alla pubblicazione di risposte
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o rettifiche ai sensi dell'articolo 8 della citata legge n. 47 del 1948, e successive modificazioni.

Art. 3.
1. Ferme restando le attribuzioni delle magistrature penale, civile e amministrativa, nonché le funzioni degli esistenti organi e autorità di regolazione e di controllo, il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per istituire, presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Comitato per la tutela della legalità nella rete internet, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) il Comitato è composto da nove membri, di cui: 1) tre membri designati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo procedure e modalità definite con deliberazione della medesima Autorità; 2) due magistrati ordinari, designati dal Consiglio superiore della magistratura; 3) un magistrato amministrativo designato dal Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa; 4) un esperto nelle materie attinenti alla rete internet designato dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE); 5) due esperti nelle materie attinenti alla rete internet designati dalle associazioni dei datori di lavoro del settore industriale più rappresentative a livello nazionale;
b) i membri del Comitato rimangono in carica per tre anni;
c) il presidente del Comitato è scelto tra i suoi membri dal Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
d) il funzionamento del Comitato è disciplinato da un regolamento approvato
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dal consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su proposta deliberata dal Comitato medesimo; e) il Comitato, all'inizio di ogni triennio, predispone una relazione sul proprio programma di attività, indicando i temi fondamentali e gli obiettivi prioritari per il successivo triennio; questa relazione è approvata dal Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
f) ogni sei mesi il Comitato trasmette all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni un rapporto sull'attuazione del programma predisposto ai sensi della lettera e), riferendo altresì sui casi di maggiore interesse trattati nel semestre precedente;
g) oltre a quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, il Comitato esercita le proprie funzioni mediante l'emanazione dei seguenti tipi di atti: 1) regole tecniche per l'applicazione delle norme di legge e di regolamento relative alla prevenzione e alla repressione dei reati commessi per mezzo della rete internet; 2) pareri interpretativi concernenti l'applicazione di norme di legge e di regolamento relative alla prevenzione e alla repressione dei reati commessi per mezzo della rete internet, nonché delle regole tecniche di cui al numero 1), su richiesta di soggetti pubblici e privati; 3) raccomandazioni destinate agli operatori, concernenti le migliori prassi in materia di rispetto della legalità nella rete internet; 4) pareri non vincolanti destinati al Governo e alla pubblica amministrazione in materia di applicazione di misure preventive o cautelari; 5) relazioni all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
h) il Comitato esamina le segnalazioni, ricevute da soggetti pubblici e privati, in forma riservata o pubblica;

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i) il Comitato può svolgere funzioni di consulenza tecnica nei riguardi degli organi giurisdizionali ordinari e amministrativi nelle materie di propria competenza; l) su richiesta delle parti interessate e con oneri a carico delle stesse, il Comitato può svolgere attività arbitrale e di conciliazione in relazione a controversie di natura civile, nonché prestare consulenza per l'elaborazione e l'adozione di accordi intercategoriali o di codici di condotta o di autodisciplina.
Art. 4.
1. Le disposizioni degli articoli 1 e 2 della presente legge si applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 2. Entro il termine stabilito nel comma 1 del presente articolo, gli operatori di cui all'articolo 1 adeguano le modalità di accesso alla rete internet da essi gestite alle prescrizioni della presente legge.









La disinformazione sulla e nella rete. A chi giova la mancanza di regolazione di internet?
2. La curiosa storia dell’emendamento D’Aulia


Interessante e curiosa la storia dell’emendamento D’Alia e relative proteste, al disegno di legge 733 sulle misure di sicurezza recentemente approvato dal Senato. Interessante, perché il senatore D’Alia è un giovane senatore (classe 66) molto presente nel dibattito parlamentare, attento conoscitore, fra l’altro, anche dei problemi internazionali dei nostri tempi, come attestano i suoi voti convinti a favore delle missioni italiane all’estero e la sua visita in Israele il 5 dicembre 2008. Curiosa, la storia del suo emendamento, perché paradossalmente le critiche che lo hanno investito sono scoppiate in modo virulento proprio nel momento in cui l’iniziale versione – a rischio di palese incostituzionalità – veniva a sua volta emendata e drasticamente corretta.
Basta fare la cronistoria delle tre proposte D’Alia per rendersene conto: al 6 febbraio solo un paio di siti risultano protestare contro l’introduzione da parte del parlamentare UDC, di un nuovo articolo, il 50 bis, titolato “repressione di attività di apologia o incitamento di associazioni criminose o di attività illecite compiuta a mezzo internet”. In breve questa prima richiesta prevedeva al primo comma che “salvo che il fatto costituisca reato, il Ministro dell'interno, quando accerta che alcuno, in via telematica sulla rete internet, compie attività di apologia o di incitamento di associazioni criminose in generale, di associazioni mafiose, di associazioni eversive e terroristiche, ovvero ancora attività di apologia o di incitamento della violenza in genere e della violenza sessuale, della discriminazione o dell'odio etnico, nazionale, razziale o religioso, dispone con proprio decreto l'interruzione dell'attività indicata, ordinando ai fornitori di servizi di connettività alla rete internet di utilizzare gli appositi strumenti di filtraggio necessari a tal fine”.
L’incostituzionalità di questo primo emendamento D’Alia ci sembra evidente: è il potere esecutivo a decidere sia pure provvisoriamente, se un tal fatto sia o non sia reato; è sempre il potere esecutivo a decretare, su suo personale accertamento in quanto capo del Dicastero dell’Interno, l’interruzione dell’attività presunta criminale da parte dei “fornitori dei servizi di connettività”. Inoltre, la puntigliosa lista dei reati sotto osservazione – un minestrone ibrido di reati per fatti di violenza e di altri, veri o presunti, di opinione – sembrerebbe pericolosa ai sensi dell’art. 21 della Costituzione.
Ma questa era appunto, la prima versione, su cui si è registrato un silenzio assordante da parte del mondo di internet e politico. Passano pochi giorni e la seconda e terza versione dello stesso 50 bis proposto da D’Alia, sono invece differenti: per esse infatti, nel rispetto della classica separazione dei poteri prevista dalla nostra Costituzione, il ministro dell’Interno “può” intervenire solo “quando si procede per delitti di istigazione a delinquere o a disobbedire alle leggi, ovvero per delitti di apologia di reato, previsti dal codice penale o da altre disposizioni penali” e solo “in seguito a comunicazione dell'autorità giudiziaria”.
E’ dunque la magistratura che opportunamente decide dell’esistenza o meno di indizi-notizie di reato, e il potere del ministro sembrerebbe in qualche modo essere una sorta di doppione di quello a disposizione, tramite decreto d’urgenza, dell’autorità giudiziaria. Inoltre nella seconda versione è prevista esplicitamente la possibilità di ricorso contro l’eventuale decreto ministeriale e scompaiono altri passi inquietanti: viene depennata innanzitutto la puntigliosa lista, e si parla giustamente solo di “delitti di apologia di reato previsti dal codice penale” con ciò stesso rinviando alle eventuali ambiguità del nostro codice (basti pensare alla vecchia legge Mancino, comunque oggi in parte depenalizzata dalla legge 85 del 2006) per quel che riguarda i reati di opinione; non si parla più di “segnalazione di soggetti privati o pubblici” come fonte di “accertamento” dei reati, ma solo della “polizia postale e delle comunicazioni” che così fungerebbe da filtro obbligatorio rispetto alle pressioni sul ceto politico da parte di più o meno noti e potenti gruppi di ‘opinione pubblica’ sostenuti e talvolta creati dai grandi mass media; non si prevede poi, la sanzione fino a 50mila euro per l’ “autore” dello scritto ancora sotto indagini, ma solo la sanzione per i “fornitori di servizi di connettività” che ne permettono la diffusione in rete; infine nella versione definitiva approvata dal Senato viene eliminata anche, a vantaggio di altri Dicasteri, la discrezionalità primaria del Ministero dell’interno nella definizione dei “requisiti tecnici degli strumenti di filtraggio”.
Certo neppure con queste correzioni possono svanire i legittimi allarmi dal punto di vista della libertà di opinione che aleggiano da tempo attorno ad internet. Ma non si capisce perché proprio nel momento in cui sono stati depennati i superpoteri del Ministro dell’interno, si è scatenata la campagna di una parte almeno del centrosinistra contro D’Alia, che peraltro non appartiene neppure al PdL, ma all’UDC: ecco così che L’Espresso intervista pochi giorni fa il senatore siciliano e gli fa dire qualcosa che nel testo approvato non c’è – e cioè che l’emendamento prevede l’oscuramento di tutto il sito responsabile della pubblicazione di articoli sotto indagine. Ed ecco che Di Pietro sul suo blog parla di bavaglio ad Internet, e paragona l’Italia alla Birmania e alla Cina. E’ un po’ troppo, soprattutto da parte di chi ai tempi di Tangentopoli voleva sbattere in galera più o meno tutto il Parlamento italiano, col sostegno del solito giornalismo “progressista”.
In effetti, i problemi di Internet e della difesa della libertà di espressione in rete, sono altri e sono sintetizzabili in tre punti chiave che questo 50 bis - emendamento particolare a una legge particolare dedicata alla questione sicurezza - non affronta: primo, non si può continuare a dire no a tutto, di fronte allo scempio dei video su gratuite scene di sadismo e di violenze di gruppo, e di fronte a certi “dibattiti” in cui i soliti ignoti nascosti da un inaccettabile anonimato diffamano con una violenza verbale che potrebbe persino configurarsi come una vera e propria forma di violenza intimidatoria, chi la pensa diversamente da loro. Secondo, quel che va abolito è appunto l’anonimato sui blog, e quel che va richiesta è la responsabilizzazione del gestore del sito, magari abbassando l’età dei “direttori” delle decine migliaia di blog ormai esistenti nel nostro paese per non ledere le libertà di espressione delle generazioni più giovani.
Terzo e soprattutto, va stabilito un confine netto fra i veri reati e quelli, spesso presunti, di opinione: qui si annida il vero rischio totalitario che minaccia internet. E ci piacerebbe molto che al momento opportuno, Di Pietro prendesse posizione verso queste tendenze illiberali della nostra epoca, che di certo sono ben radicate e forti, putroppo, anche nello. schieramento a cui egli appartiene.

(C.M.)

Fonte: www.giustizia giusta.it, 16 febbraio 2009


sabato 2 maggio 2009

LIBERTA' PER I NEGAZIONISTI. UNA DURA CRITICA DI UN LIBERALE DI DESTRA A GIANFRANCO FINI

http://www.destraliberaleitaliana.org/pagina.phtml?_id_articolo=74

Principi generali
Antisemitismo e negazionismo
Maurizio d'Orlando

Gianfranco Fini il 27 gennaio ha affermato che il negazionismo (dell’Olocausto) è infame in particolare se viene da dei religiosi. Il riferimento era ad una dichiarazione di un vescovo cattolico, Williamson, della Comunità S. Pio X, i lefevriani.
Fini, come già più volte in quest’ultimo anno, non perde occasione per attaccare la Chiesa cattolica.
Sono stato iscritto alla formazione giovanile della Federazione Italiana dei Volontari della Libertà, i partigiani “bianchi” anticomunisti, vale a dire sia monarchici che liberali che democristiani.
Sono stato iscritto al PLI dal 1969, quando ero ancora adolescente, e lo sono rimasto fino allo scioglimento del partito.
Ho avuto responsabilità di partito quando Gianfranco Fini era un dirigente del MSI la cui sigla esplicitamente si richiamava alla RSI, la Repubblica Sociale Italiana, alleata nella guerra civile italiana con la Germania nazionalsocialista di Hitler.
Sono cattolico e considero ogni razzismo come un’orribile blasfemia contro Dio.
Ho molti amici ebrei e non sono antisemita. Non sono e non sono mai stato né fascista né neofascista né postfascista.
Eppure trovo che sia infame non il negazionismo, come afferma Fini, ma la mancanza di libertà di esprimere il proprio pensiero, anzi la criminalizzazione delle opinioni.
In Germania ed in molti paesi d’Europa si può finire in prigione non per aver commesso un atto criminale ma solo per avere espresso un’opinione, vera o non vera che essa sia. È infame aver introdotto in Europa il reato d’opinione.
Sul numero di ebrei vittime del nazionalsocialismo non sono negazionista. Affermo però che se non c’è libertà di confutazione non mi è possibile accettare un’asserzione storica per sola fede storica o politica. La mia unica Fede è quella espressa e formulata nel Credo, nella Rivelazione divina di Gesù Cristo che come prova ha fornito la Sua Resurrezione. È una prova molto forte perché avvalorata da una morte cruenta che esclude ogni possibile dubbio e perché la Resurrezione è stata constatata da testimoni oculari. Questa è la Verità di Fede che professo e non ho altre fedi.
Non accetto perciò una proposizione fideistica come quella proclamata dalla religione dell’Olocausto, una religione ovviamente diversa dal giudaismo. Dunque non credo che le vittime ebraiche dei nazisti siano né 6 milioni né 300 mila. Per come mi sono conosciuti i fatti e per come stanno le cose penso che potrebbero essere anche più di sei milioni, o molto meno. Invero , penso che nessuno lo possa veramente dire, se non c’è libertà. Affermo cioè che per il grado di libertà di cui godiamo nella nostra epoca, non possiamo disporre in materia di alcuna conoscenza su basi storico scientifiche. Per questo affermo che dell’Olocausto se n’è fatta una religione.
In altri termini, per quanto non rientra nella Rivelazione Divina, sono un liberale agnostico e popperiano. Non ho conoscenza se non posso sostenere che sia falsa una proposizione fin ad un determinato momento sostenuta e difendere con prove logiche la nuova affermazione. In materia di fedi affermo però che per chiunque ci deve essere rispetto e che a nessuno deve essere imposta una fede, questo è quanto intendo per libertà religiosa. Gli ebrei, e con loro i mussulmani, gli atei e tanti altri, negano la Verità proclamata dai cristiani, sono anche loro negazionisti. Non per questo devono essere incarcerati, come lo fu un altro negazionista, David Irving, o insultati, come oggi il vescovo Williamson. Se si vuole davvero la libertà religiosa, la stessa regola deve valere anche per chi nega la verità della religione dell’Olocausto.
Nel merito ricordo che la cifra di sei milioni di vittime dei campi di concentramento si fonda (o almeno si fondava) su una stima di 4 milioni di morti ad Auschwitz-Birkneau. Ora tale cifra è rifiutata al giorno d’oggi da tutti gli storici, tanto che anche ad Auschwitz-Birkneau è stata modificata la targa. Mentre prima su di essa si affermava che le vittime erano state quattro milioni adesso sulla nuova targa si afferma che nel campo vi sono stati un milione di morti. Se la matematica non è un’opinione sono tre milioni in meno. Nonostante ciò si continua a ripetere che il numero delle vittime ebraiche dei nazisti è di sei milioni. Un chiarimento sarebbe utile, ma purtroppo non viene fornita alcuna spiegazione.
Se Fini trova infami le dichiarazioni di un vescovo cattolico, io invece trovo infame giocare con i numeri delle vittime di un odioso stermino e fare di una tragedia una vergognosa speculazione politica come fa Fini e tanti come lui.
Infine trovo ancor più infame e scandaloso che un politico ambizioso come Fini per fare carriera ed avere il lasciapassare per diventare ministro degli Esteri nel primo governo Berlusconi dovette fare autocritica prima di fronte ad un’assemblea della B’nai B’rith, la massoneria ebraica, e poi andare a Gerusalemme e visitare il Museo dell’Olocausto con in capo la Kippà ebraica per ottenere una legittimazione a far parte del governo della Repubblica italiana. Se la legittimazione a governare non viene da un’elezione popolare vuole dire che in Italia il popolo non è sovrano, non c’è democrazia e siamo soggetti ad un potere straniero.
La Verità vi farà liberi, ha detto Gesù.
Così io credo, con o senza il beneplacito di un politico miserabile.

venerdì 1 maggio 2009

UN COMPLOTTO CONTRO L’ARTICOLO 21 DELLA COSTITUZIONE?



Di Andrea Carancini

Il grande poeta Thomas S. Eliot definì a suo tempo Aprile come “il più crudele dei mesi”. Sicuramente questo Aprile è stato crudele con i revisionisti: la Procura di Arezzo ha infatti oscurato nei giorni scorsi il sito “Thule Toscana” in base all’articolo 3 della legge Reale.[1] Si tratta del primo attacco giudiziario contro il revisionismo dell’Olocausto da parte di una procura italiana.

Il fatto

Se digitiamo l’indirizzo del sito www.thule-toscana.com leggiamo le seguenti parole: “SITO WEB SOTTOPOSTO A SEQUESTRO (art. 3 legge nr.654 del 13.10.1975).

Ecco cosa dice l’articolo 3, lettera a) della legge del 1975 (legge Reale):

“E’ punito con la reclusione da uno a quattro anni: chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale”.[2]

In realtà, tale lettera non è più in vigore: essa è stata sostituita dalla lettera “a” della legge 85 del 2006, che recita:

“con la reclusione fino a un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”.[3]

Leggendo poi l’articolo del Tirreno del 17 Aprile scorso, apprendiamo che l’indagato è accusato di aver fatto propaganda di “teorie revisioniste dell’olocausto, con chiare affermazioni fondate sulla superiorità e sull’odio razziale ed etnico”.[4]

Devo dire che quando ho letto queste parole la memoria è corsa subito a un vecchio articolo di Repubblica, pubblicato all’epoca in cui l’ex Ministro Clemente Mastella cercava di far approvare dal Parlamento il suo famoso disegno di legge “antinegazionista”: si tratta precisamente dell’articolo pubblicato in data 25 gennaio 2007.[5] Di quest’articolo interessa soprattutto il passaggio seguente:

“Con le nuove modifiche alla legge 2006, dunque, si torna al passato. Basterà semplicemente “diffondere”, pur senza fare “propaganda”, idee antisemite o sulla superiorità e l’odio razziale per essere perseguiti. In questo senso, dipenderà dall’interpretazione che daranno i magistrati alle nuove norme – viene fatto notare da tecnici del Ministero della Giustizia – se le idee o le esternazioni di storici o opinionisti negazionisti della Shoah possono considerarsi o meno diffusione delle idee fondate sulla superiorità o l’odio razziale”.[6]

Il fatto è che le “nuove norme” non vennero poi approvate dal Parlamento: l’ultima modifica della legge Reale che fa testo è ancora quella del 2006.[7] La mossa del PM aretino Julia Maggiore sembra quindi azzardata. Ammesso infatti – e non concesso – che il revisionismo sia equiparabile all’odio razziale, bisognerebbe dimostrare che l’imputato Poggi Giuseppe propagandava davvero, e non semplicemente diffondeva, idee fondate sull’odio razziale. Ora, la differenza tra “diffusione” e “propaganda” è sottile ma reale: è la stessa che c’è, ad esempio, tra un semplice sito internet, quale appunto “Thule Toscana” e un social network come Facebook (della cui efficacia ai fini della propaganda di partito, non a caso, si sono già accorti i politici più scaltriti).

Alla luce di tutto ciò, questo richiamo alla legge del 1975 appare come una forzatura, rivolta – oltre il singolo malcapitato – contro quella libertà di espressione, garantita dall’art. 21 della Costituzione, che fa dell’Italia una (felice) anomalia rispetto alla maggioranza degli altri paesi dell’Unione Europea. Da questo punto di vista però, l’attacco contro il detto sito si inserisce in una manovra molto più vasta: è da un pezzo che in Italia qualcuno vuole la famosa legge “antinegazionista”, rispetto alla quale l’articolo 21 viene visto come un intralcio intollerabile.

Il contesto politico della manovra liberticida

Per chiarire quello di cui stiamo parlando vorrei citare, per una volta, il Capo dello Stato: i giornali dei giorni scorsi hanno riportato le dichiarazioni di Giorgio Napolitano relative al 25 Aprile. In particolare, Repubblica riportava Sabato scorso il passo in cui Napolitano osservava che “nella Costituzione possono ben riconoscersi anche quanti vissero diversamente gli anni ‘43-’45, quanti ne hanno una diversa memoria ed esperienza personale”.

Concordo sentitamente con le parole del Presidente. Bisognerebbe però fargli notare che a non riconoscersi nei valori di tutta la Costituzione (il riferimento qui è sempre al fatidico articolo 21) sono proprio i suoi amiconi sionisti, quelli a sostegno dei quali Napolitano fece a suo tempo la famosa equiparazione fra antisionismo e antisemitismo.[8]

Tra i detti personaggi il primo da citare è sicuramente il noto deputato PD Emanuele Fiano: per lui l’articolo 21 è espressamente “un problema”, e questo proprio in relazione alla necessità – impellente per tutta la “Israel lobby” italiana – di varare la famosa legge “antinegazionista”.[9] Che il problema sia di quelli seri si desume dal fatto che, come si è detto, è un pezzo che gli esponenti della detta lobby provano, senza ancora esservi riusciti, a fare in modo che preclari studiosi come Carlo Mattogno finiscano in galera anche in Italia.

Con il ddl Mastella del 2007 erano arrivati a un passo dal traguardo: quella volta però fu un nutrito gruppo di storici (tra i quali, a onor del vero, c’erano anche degli ebrei intellettualmente onesti come Sergio Luzzatto) a mettersi di traverso.

Adesso, ed è storia di questi giorni, ci riprovano: è proprio lo stesso Fiano ad aver presentato in Parlamento, insieme a Khaled Fouam Allam (un algerino che fa concorrenza, quanto a servilismo nei confronti dei sionisti, al più noto Magdi Allam) una proposta di legge che prevede il ripristino delle norme più liberticide della Legge Mancino (per poter così aggirare l’articolo 21 in funzione antirevisionista) estendendole alle presunte discriminazioni sessuali e di genere (e in questo caso nel mirino entrerebbero ad esempio tutti quei cattolici per i quali l’omosessualità è un’aberrazione).[10]

La successione cronologica degli ultimi avvenimenti

Basta fornire un riassunto di quanto è successo in questi ultimi trenta giorni per capire la pressione messa in campo dai nemici dell’articolo 21:

Il 30 Marzo Riccardo Pacifici, presidente della comunità ebraica di Roma, chiede per l’ennesima volta una legge contro il “negazionismo della Shoah” associandolo, come sempre, al neonazismo;[11]
il 4 Aprile il sito “Thule Toscana” viene posto sotto sequestro;[12]
il 9 Aprile l’amministratore del sito “Thule Toscana” viene sottoposto a perquisizione da parte della Digos di Livorno, nella quale gli vengono (abusivamente, è bene ribadirlo) sequestrati libri di Carlo Mattogno perfettamente legali;
l’11 Aprile Emanuele Fiano pubblica sul suo sito internet il testo della proposta di revisione della legge 85 del 2006;
il 17 Aprile il Tirreno pubblica un articolo sensazionalistico sul caso “Thule Toscana” attribuendo al revisionismo dell’Olocausto valenze “gravi e sconvolgenti”.

A questi fatti va aggiunto l’antefatto: la delazione contro Poggi da parte del blog-spazzatura “Perle complottiste”[13].

Si tratta di un complotto? Se non è vero, come dice il detto, “è ben trovato”. Certo, il precipitare degli ultimi giorni è il frutto di qualcosa che bolliva in pentola da qualche tempo: l’impressione è che vi sia stato un evento catalizzatore che abbia favorito l’intraprendenza dei nemici del revisionismo. Non dimentichiamo che a Gennaio esplode il caso Williamson, ed è a Febbraio che “Thule Toscana” comincia a subire le “attenzioni” dell’autorità giudiziaria. D’altra parte, anche la pavida ritirata del Vaticano sulla questione del “negazionismo”, rispetto alla ben più dignitosa presa di posizione del 2007 di Civiltà Cattolica, non ha certo contribuito al formarsi di un clima favorevole alla libertà di parola e di espressione.[14]

Tutto ciò fa pensare a René Guènon e alla famosa teoria massonica degli états d’esprit.[15]

In ogni caso è bene ribadire che la presente iniziativa giudiziaria ha le caratteristiche di una scorciatoia (rispetto all’impostazione della legge 85 del 2006) e che la sottesa assimilazione di un metodo storiografico (il revisionismo) a un’ideologia (il razzismo) è speciosa e senza fondamento, se si esamina la questione in modo sereno e senza paraocchi ideologici.

Conclusione

Resta l’impressione che la “Israel lobby” sia potente, molto potente, ma non onnipotente (almeno: non ancora). Riesce a trovare audience con una certa facilità in certi settori della magistratura e del giornalismo ma non riesce ancora a sfondare in Parlamento: anche Alessandro Ruben, noto giudeo-massone del B’nai B’rith non ha ancora presentato la ventilata legge-mordacchia contro internet, nonostante le ripetute sollecitazioni. Forse perché su un tema trasversale come la libertà di coscienza e di parola, in Parlamento, esistono settori non irrilevanti di partiti come Lega e Forza Italia che non vedono di buon occhio la prevaricazione dell’articolo 21 della Costituzione. Da questo punto di vista, il governo Berlusconi (nonostante la presenza al suo interno di forze illiberali come i sionisti della disciolta Alleanza Nazionale) non sembra più “fascista” dei suoi oppositori del PD.




[1] http://www.thule-toscana.com/
[2] http://guide.supereva.it/diritto/interventi/2001/05/42468.shtml
[3] http://www.governo.it/Presidenza/USRI/confessioni/doc/LEGGE_240206.pdf
[4] http://espresso.repubblica.it/dettaglio-local/sotto-inchiesta-per-il-sito-web-negazionista/2078829
[5] http://www.repubblica.it/2007/01/sezioni/politica/shoah-dibattito/approvato-dd-mastella/approvato-dd-mastella.html
[6] La sottolineatura in grassetto è mia.
[7] Sulle differenze tra il disegno di legge Mastella e la legge 85 del 2006 si veda la puntuale analisi del prof. Claudio Moffa: http://21e33.blogspot.com/2007/09/un-passo-avanti-e-due-indietro.html
[8] http://www.repubblica.it/2006/12/sezioni/politica/napolitano/shoah/shoah.html
[9] Vedi l’intervista concessa al giornalista RAI Massimiliano Giaquinto: http://www.radio.rai.it/radio1/inviatospeciale/archivio_2008/audio/is2008_11_22.ram
[10] http://emanuelefiano.it/home/index.php?option=com_content&task=view&id=127&Itemid=30
[11] http://moked.it/blog/2009/03/30/pacifici-negare-la-shoah-deve-diventare-un-reato/
[12] http://www.stormfront.org/forum/showthread.php?t=589842
[13] http://complottismo.blogspot.com/2009/04/finalmente-chiuso-thule-toscana.html
[14] Confronta le dichiarazioni di Padre Federico Lombardi, portavoce della Santa Sede (http://www.repubblica.it/2009/01/sezioni/esteri/benedetto-xvi-29/vaticano-shoah/vaticano-shoah.html?rss ) con quanto sostenuto dalla rivista dei gesuiti nel quaderno 3769: http://www.gazzettadisondrio.it/11183-la_civilt__cattolica_il_quaderno_3769.html
[15] http://santaruina.splinder.com/post/19825645/Etat+d'esprit

giovedì 16 aprile 2009

ANCORA SUL 18 MAGGIO 2007. MELLINI: CHI NEGA IL NEGAZIONISMO ...

dal sito Giustizia Giusta

http://www.giustiziagiusta.info/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1


Editoriale
CHI NEGA IL NEGAZIONISMO E' INUTILE CHE QUERELI?

di Mauro Mellini


Sono note le vicende del “Master Enrico Mattei” all’Università di Teramo o, almeno, ne è noto quel tanto che la stampa ne ha consentito che noto divenisse.In sostanza il polverone sollevato contro l’iniziativa promossa dal Prof. Claudio Moffa si concreta (ammesso che i polveroni abbiano una concretezza) nello scandalo per essere stato oggetto di esso il fenomeno della criminalizzazione (in senso tecnico: riduzione ad oggetto di fattispecie penale) del c.d. negazionismo, dell’atteggiamento, cioè, di quegli scrittori e pubblicisti che negano che l’Olocausto degli Ebrei sia stato consumato dalla Germania Nazista o ne negano l’entità, alcune delle modalità etc.

Leggi tutto

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VEDI ANCHE: LA SCONFITTA POLITICA DI MANTELLI E DI QUANTI HANNO PIEGATO LA TESTA DI FRONTE ALL'ARROGANZA LIBERTICIDA DEL 18 MAGGIO 2007

sul sito www.claudiomoffa.it

martedì 24 marzo 2009

LA COMMISSION EUROPÉENNE REGRETTE QUE LA DIRECTIVE DU 28 NOVEMBRE NE PUISSE PAS ENCORE S'APPLIQUER À L'ÉVÊQUE WILLIAMSON

BRUXELLES— L'évêque intégriste britannique Richard Williamson doit prendre garde car ses thèses négationnistes constituent un délit dans plusieurs pays, même s'il peut circuler librement dans l'Union européenne, a averti vendredi la Commission européenne.
"Je signale que dans la plupart des Etats, le négationnisme peut être poursuivi. Les juridictions nationales sont compétentes pour condamner le négationnisme", a souligné le commissaire européen à la Justice Jacques Barrot lors d'un point presse à l'issue d'une réunion des ministres de la Justice européens.
"Si Mgr Williamson tient des propos négationnistes en France, il relève de la loi française qui punit le négationnisme", a ajouté le commissaire.
Une enquête a été ouverte en Allemagne, où Mgr Willamson a exposé ses thèses dans un entretien accordé à une chaîne de télévision suédoise. La ministre allemande de la Justice Brigitte Zypries n'a pas exclu jeudi que des poursuites puissent être engagées contre l'évêque négationniste "dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen".
Jacques Barrot a regretté qu'une loi européenne du 28 novembre 2008 qui punit pénalement, sous certaines conditions, l'apologie du négationnisme comme incitation à la haine raciale ne puisse pas encore être appliquée, car elle doit encore être transposée dans les législations nationales.
"Je déplore que dans des pays démocratiques comme les nôtres, des procédures prennent des mois, voire des années, pour pouvoir être appliquées", a aussi commenté le ministre tchèque Jiri Pospisil.
Mais même si la législation européenne était déjà transposée, elle laisse un large champ d'action possible aux négationnistes.
Au nom de la liberté d'expression, la Grande-Bretagne, l'Italie, l'Irlande et la Suède ont obtenu que la loi européenne limite les sanctions aux seuls comportements négationnistes qui "s'exercent d'une manière qui risque d'inciter à la violence ou à la haine d'un groupe de personnes".
Ainsi, prétendre comme Mgr Williamson que les chambres à gaz n'ont pas existé n'est pas répréhensible au Royaume-Uni, a-t-on expliqué auprès de la Commission.

AFP 1er mars 2009
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5hCdcg56XW07eSnFuOn1lLUa4eVDg

sabato 14 marzo 2009

UN SONDAGGIO DEL CORRIERE DA' RAGIONE ALLA NOSTRA BATTAGLIA


Corriere della Sera

* Sondaggi


È giusto garantire sempre la libertà di espressione, anche dei negazionisti?

*


71.4%

*

No
28.6%


Numero votanti: 4396
I sondaggi online di Corriere.it non hanno un valore statistico, si tratta di rilevazioni non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno l'unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione sui temi di attualità. Le percentuali non tengono conto dei valori decimali. In alcuni casi, quindi, la somma può risultare superiore a 100
Gli ultimi sondaggi

venerdì 27 febbraio 2009

So-called Extremists banned

Tougher measures to prevent extremists entering the UK are to be announced by Home Secretary Jacqui Smith.

They are designed to stop so-called preachers of hate stirring up tension, and in some cases the names of extremists will be made public.
There have been 230 barred since 2005 but their identities have only been revealed when they publicly complained about being excluded. 
Ms Smith is to reveal the full details of the plans in the next few days.
The BBC's Nick Ravenscroft said those already blocked include neo-Nazis, holocaust deniers, certain animal rights activists and religious extremists.
The radical Muslim cleric Omar Bakri Mohammed was banned from the UK following the 7/7 terror attacks in London in 2005, when the former Home Secretary Charles Clarke used existing powers to exclude Mr Mohammed as his presence was "not conducive to the public good".
A Home Office official told the Sunday Mirror: "These measures are aimed at preventing anyone who will stir up tensions in the UK from entering the country.
"We have not named them in the past but now, when it was in the public interest, we will.
"They will also be placed on international watch lists which tell other countries that they have been banned and why they were not allowed in.
"Coming to the UK is a privilege. We don't want people abusing that by stirring up tensions."